Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE AMBIENTALE
“COMITATO GIANOLAMARE”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione Culturale di Promozione Ambientale, denominata “Comitato Gianolamare”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L’Associazione ha sede attualmente in Formia LT, Via Fosso degli Ulivi, snc.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Articolo 3
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale
OGGETTO
Articolo 4
Scopo dell’Associazione COMITATO GIANOLAMARE è di:
a) contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale promuovendo ed organizzando manifestazioni ed iniziativa che coinvolgano i cittadini ed hanno, come finalità, quella di favorire lo sviluppo umano, sociale e culturale del territorio, tenendo sempre ben presente, quale principio fondamentale, che il bene comune prevale sull’interesse del singolo;
b) per la realizzazione dello scopo suddetto, l’associazione collaborerà con organizzazioni limitrofe che svolgono attività similari, cercando l’unità d’intenti e di azione, anche attraverso il ricorso al coinvolgimento delle Istituzioni politiche, religiose e culturali
c) promuovere e diffondere la cultura ambientale, marina e terrestre del territorio con particolare attenzione alle tradizioni della pesca, dell’acquacoltura, delle coltivazioni e prodotti agricoli autoctoni anche attraverso manifestazioni, convegni, fiere, pubblicazioni e ogni altra utile iniziativa;
d) incentivare la conservazione e la valorizzazione degli ambienti naturali, nonché degli aspetti storici, culturali e sociali collegati al territorio inteso come ambiente terrestre e marino;
e) promuovere la tutela delle risorse naturali,
f) realizzare studi e progetti riguardanti l’ambiente, al fine di promuovere l’integrazione delle attività di terra e di mare con gli obiettivi di protezione e tutela delle risorse naturalistiche;
g) organizzare, partecipare, gestire attività educative e sportive dilettantistiche, di informazione, di divulgazione, di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, finalizzate alla diffusione delle conoscenze sull’ambiente terrestre e marino proprie del territorio anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di università e scuole di ogni ordine e grado;
h) individuare i prodotti agroalimentari legati al territorio, nell’ottica della salvaguardia della cultura gastronomica connessa all’utilizzazione dei prodotti terrestri ed ittici,
i) promuovere le attività con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, cartacei e non.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con professionisti, consulenti ed Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I Soci possono essere :
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
- deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.
Articolo 11
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede, o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente.
L’Assemblea elegge con voto palese a maggioranza degli aventi diritto dei presenti il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente, la predisposizione del bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea e di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario con voto palese e per alzata di mano a maggioranza dei presenti.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se si verificano le dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se si verificano le dimissioni dei consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 19
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.
Articolo 20
Il Presidente dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal Vicepresidente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad opere assistenziali o sociali.
DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
Articolo 25
È fatto esplicito divieto ai soci di svolgere propaganda partitica nel corso delle iniziative organizzate. E’ stabilita l’incompatibilità della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere con qualsiasi carica pubblica politica e/o istituzionale; in caso di candidatura è prevista la cessazione automatica dall’incarico all’interno dell’Associazione.
